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Associazione temporanea di tipo verticale PDF Stampa E-mail

Associazione temporanea di tipo verticale 

Nell'associazione temporanea di tipo verticale un'impresa, che sia capace per l'intera categoria prevalente, ha bisogno di associarsi ad altra impresa che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili;
l'impresa capogruppo è responsabile dell'intera opera nei confronti del soggetto appaltante, mentre le altre imprese, che hanno assunto le parti scorporate, lo sono solo per la propria parte (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1999, n. 1805; Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477). La giurisprudenza ha ritenuto che solo nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale fosse consentita la partecipazione di imprese associate prive del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per tutte le categorie delle opere oggetto dell'appalto (Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 1997, n. 812 e 4 dicembre 1996, n. 1476).
Più in particolare, La Capogruppo rappresenta le mandanti nei rapporti con l'amministrazione, riceve i pagamenti, firma il contratto e poi ripartisce gli utili per come indicato nel tipo di associazione costituita. 
Per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.
 
La possibilità per una delle imprese mandanti di assumere lavori scorporabili non esclude che i requisiti debbano essere posseduti al momento della domanda di partecipazione, né consente ad un'impresa, che non abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili, una sorta di domanda di partecipazione per impresa da nominare. Solo un'impresa che abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili potrà avvalersi della facoltà di nominare successivamente una diversa impresa che di quelle opere si assuma l'esecuzione; mentre l'impresa, che quei requisiti non abbia, non può esimersi dall'indicare nella domanda di partecipazione un'idonea impresa mandante (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 1996, n. 375).
 In base al comma 4 dell'art. 95 del Dpr 554/99 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) un impresa può associarsi in gare per cui non possiede le categorie richieste a patto che nella dichiarazione relativa all'impegno dell'associazione si dichiari che le dette imprese si associano in base al comma 4 dell'art. 95 del Dpr 554.99 e che l'importo dei lavori che eseguiranno non supererà il 20% dell'importo complessivo dei lavori. (impresa cooptata) Per partecipare ad una gara in A.T.I. non è necessario presentare nei documenti di gara l'atto pubblico realizzato dal notaio, ma è sufficiente  un impegno scritto, in caso di vincita della gara, si potrà costituire l'associazione temporanea dal Notaio.
La normativa in proposito recita la seguente:
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
 Per partecipare ad una gara in associazione, quindi, non occorre costituire il raggruppamento prima della gara, ma basta presentare una scrittura privata (fac simile in allegato) costituita tra le imprese in cui esse si impegnano ad associarsi in caso di aggiudicazione.  

 
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