ATI: Definizioni e caratteristiche |
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ASPETTI CIVILISTICI
L’associazione costituisce un’entità di fatto, dotata di struttura unitaria nei soli rapporti derivanti dall’appalto. Come già anticipato, lo strumento tecnico utilizzato per dare luogo a tale forma di associazione è quello del mandato con rappresentanza, anche processuale, ad una società capogruppo che rappresenta l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’A.T.I. operante nel settore pubblico può essere costituita da imprese, anche individuali e artigiane, oppure da società commerciali e cooperative, anche in forma di consorzio. Per quanto riguarda il soggetto giuridico, l’aggregazione non costituisce autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sicchè ogni impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In altre parole, non vi è una organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. I concorrenti associati, con la presentazione dell’offerta, assumono la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori; peraltro gli assuntori di lavori scorporabili sono responsabili nei limiti dell’esecuzione dei lavori di loro rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della capogruppo. La legge Merloni, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. legge Merloni ter), ha dettato una nuova ed organica disciplina della materia, ma rinvia a numerosi regolamenti ancora da emanare per quanto concerne la piena attuazione delle sue disposizioni. ASPETTI FISCALI Poiché si tratta di figure giuridiche con caratteristiche che le differenziano dalle forme tipiche delle società di capitali e personali, il relativo regime fiscale deve essere ricavato dalle elaborazioni della prassi e della giurisprudenza, prima ancora che dalla normativa. In riferimento al soggetto passivo di imposta, si conferma che con l’associazione temporanea non nasce un nuovo soggetto fiscale, tranne il caso in cui si ravvisi la presenza di una società di fatto. In particolare, se oggetto dell’appalto è un’opera indivisibile, non frazionabile in parti distinte, autonomamente eseguibili da ciascuna delle imprese associate, si determina l’esistenza di un organismo associato che opera come una società di fatto (R.M. n. 9/782/1983). Se invece l’opera dell’appalto è frazionabile in parti fisicamente distinte, eseguite autonomamente da ciascuna delle associate, non nasce un nuovo soggetto fiscale, e le imprese associate sono soggette ad imposizione per la parte loro spettante. In questo contesto, ben si colloca, anche per chiarezza, l’affermazione contenuta nella Risoluzione del 28/06/1988 prot. 550231, laddove si è rimarcato che l’elemento determinante per l’esistenza di un nuovo soggetto distinto dalle singole imprese formanti il gruppo, e come tale titolare di autonomi rapporti giuridici ed economici, non è dato dalla circostanza che per la natura delle spese emerga l’impossibilità di attribuire a ciascuna impresa i costi e i ricavi derivanti dall’esecuzione unitaria dell’opera, bensì dal fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere. Né, a tal fine, assume determinante rilievo la circostanza che l’opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell’opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale Per quanto riguarda gli obblighi facenti capo all’A.T.I. quale società di fatto, ad essa vanno imputati i costi e ricavi relativi all’esecuzione dei lavori appaltati. È poi soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali relativi all’esecuzione dei lavori appaltati. Le imprese associate invece sono soggette ad imposizione solo per le quote di reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione. Ai fini Iva, sono considerate rilevanti le operazioni intercorrenti tra: il soggetto collettivo e l’ente appaltante; le imprese mandanti e capogruppo; le singole imprese partecipanti alla riunione e l’ente appaltante. In tal caso non è riconosciuta soggettività tributaria alla società di fatto (R.M. prot. 384989/1981)Nel caso in cui le opere siano indivisibili, o le imprese si comportino in modo unitario, l’associazione è considerata autonomo soggetto IVA (R.M. prot. 363406/1986). Le specifiche prestazioni di servizio effettuate dalle imprese associate nei confronti dell’associazione devono comunque essere assoggettate ad IVA (R.M. prot. 550231/1988) |